TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 5.
(Sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo).

Art. 5.
(Sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo).

      1. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

      Identico.